IL TRIBUNALE

    Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 978/01
rg  Trib.  a  carico di Manente Gianfranco, imputato del reato di cui
all'art. 20  lett. b) legge n. 47/1985 perche', nella qualita' sua di
amministratore  e  legale  rappresentante della ditta "Corman S.r.l."
con sede in Maron di Brugnera, in forza di autorizzazione edilizia in
precario  rilasciata  in  data  22 giugno 1995, ai sensi dell'art. 81
l.r.  n. 52/1991,  realizzava  un  manufatto,  ancorato  al  piazzale
tramite  viti  bullonate,  delle  dimensioni  di mt. 20,00x10,00x5,80
(struttura  costituita  da  4 pilastri in ferro zincato sovrastati da
una capriata con tetto a falda in ferro, il tutto tamponato e coperto
con materiale in p.v.c.), destinato ed utilizzato a deposito/ricovero
materiale   in   legno   semilavorato,   manufatto   che  non  veniva
tempestivamente  demolito  alla  scadenza  del termine di eccezionale
validita'  dell'autorizzazione  in  precario,  come per ben due volte
prorogato,  termine  che  veniva  a  fissarsi  al 26 giugno 1998 ( in
Brugnera-fraz.   "Maron",   in   area   censita   al  fg. 26  mapp.li
214-218-223, sino al 3 agosto 1998),
    Sulla  eccezione  di  illegittimita'  costituzionale dell'art. 81
della l.r. Friuli-Venezia Giulia n. 52/91 formulata dal p.m. in esito
all'istruttoria  dibattimentale  espletata nel citato giudizio avanti
al  Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, eccezione con
la  quale  il p.m. chiedeva di sollevare in via incidentale questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 81 l.r. cit.
    Rilevato  che  il p.m. a sostegno ed argomentazione della propria
eccezione produceva una prima memoria del seguente tenore:
        "Oggetto  del  presente  giudizio  penale  e' il reato di cui
all'art.  20  lett.  b)  legge  n. 47/1985  (oggi  p. e p. ex art. 44
lett. b)  d.P.R.  n. 380/2001)  che  punisce  l'esecuzione  di lavori
(urbanisticamente  rilevanti)  in  assenza della concessione edilizia
(oggi, ex d.P.R. n. 308/01, permesso di costruire); effettivamente e'
questa  (e  non  potrebbe  essere altrimenti) la fattispecie di reato
contestata  all'imputato Manente Gianfranco, risultando l'opera dallo
stesso   realizzata  soltanto  in  forza  di  (mera)  "autorizzazione
edilizia  in  precario  ,  atto/istituto  previsto esclusivamente dal
legislatore  regionale  e certamente non equipollente ne' sostitutivo
della concessione edilizia (oggi, permesso di costruire) prevista con
tutela penale dal legislatore statale.
    Nella  concreta  vicenda  oggetto del presente giudizio, i lavori
furono  eseguiti  a  seguito  del  rilascio  di "autorizzazione ed in
precario datata 22 giugno 1995; ad opera (manufatto, delle dimensioni
di   mt 20x10x5.80   adibito   a  deposito  del  materiale  in  legno
semilavorato,  costituente  ampliamento  dell'insediamento produttivo
gia'  utilizzato  dalla  ditta  "Corman  S.r.l. ) gia' realizzata, la
stessa  fu  formalmente  legittimato,  dapprima  con  il rilascio del
provvedimento   di   "prima  proroga  dell'autorizzazione  suindicata
(provvedimento  rilasciato  dall'Autorita' comunale in data 26 giugno
1996, con espressa indicazione di "validita' sino al 22 giugno 1997),
successivamente con il rilascio del provvedimento di "seconda proroga
(provvedimento  rilasciato  in  data  29 maggio  1997,  con  espressa
indicazione di "validita' sino al 26 giugno 1998).
    Trattasi,  all'evidenza,  di un caso di concreta applicazione del
disposto  normativo  di  cui  all'art. 81,  commi  1 e 2, della legge
regionale  F.V.G.  n. 52/1991  e  successive mod. ed integr. (recante
norme   regionali   in  materia  di  pianificazione  territoriale  ed
urbanistica), che testualmente recita:
          "1.  Possono  essere  autorizzati  a  titolo  precario  gli
interventi soggetti a concessione od autorizzazione edilizia, benche'
difformi  dalle  previsioni  degli strumenti urbanistici approvati od
adottati,  qualora  siano destinati al soddisfacimento di esigenze di
carattere improrogabile e transitorio, non altrimenti realizzabili.
          "2.  All'autorizzazione  deve  essere apposta una specifica
clausola  che determini il periodo di validita' dell'atto nel massimo
di  un  anno, prorogabile, per comprovati motivi, per non piu' di due
volte. .
    Dei  profili  di illegittimita' costituzionale delle citate norme
di  legge,  che  certamente  tanti  dubbi  sollevano sotto molteplici
aspetti,  puo' parlarsi con rilevanza nell'ambito del giudizio penale
soltanto,  ovviamente,  con  riferimento  agli interventi "soggetti a
concessione  edilizia che vengano ad essere in concreto assentiti con
autorizzazione  in  precario,  trattandosi  soltanto  in  tal caso di
fattispecie   penalmente   rilevante  (diversamente  nel  caso  degli
interventi  "soggetti  ad  autorizzazione  edilizia  , trattandosi in
questo caso difattispecie che non assurgono a penale rilevanza).
    In  termini  generali,  per  quanto  attiene  all'indirizzo della
giurisprudenza  penale  di legittimita' relativamente alle ipotesi di
autorizzazione    provvisoria    "in    precario    con    la   quale
l'amministrazione  comunale  consenta una situazione di contrasto con
le  prescrizioni  urbanistiche  sulla  base  dell'obbligo/impegno del
costruttore  di  rimuovere  in  futuro  i manufatti abusivi merita di
essere  segnalata,  da ultimo, la sent. n. 111 della Cassazione pen.,
Sez. III,  27 marzo 2000, che sottolinea come un simile provvedimento
sia,  "non  soltanto  extra  legem  in  quanto non previsto da alcuna
disposizione legislativa, ma anche contra legem in quanto destinato a
consentire  una  situazione  di  palese  abuso  edilizio  . Trattasi,
peraltro,  di  indirizzo  conforme e corrispondente a quello espresso
dal  Consiglio  di  Stato con la sent. Sz.V n. 363 dell'11 marzo 1995
("E'   illegittima  la  concessione  edilizia  c.d.  "in  precario  ,
caratterizzata  dalla  durata e revocabilita' dell'atto concessivo in
una  situazione di contrasto con le prescrizioni urbanistiche di zona
e  dall'impegno del costruttore di rimuovere in futuro i manufatti su
richiesta  del comune, in quanto tale provvedimento atipico - oltre a
snaturare  la tipicita' della concessione/permesso di costruire - non
potrebbe  avere altra funzione che quella di tollerare una situazione
di evidente abuso edilizio )...
    Con riferimento alle norme regionali in discussione si configura,
certamente, una specifica previsione legislativa (valida, ovviamente,
nel  solo  ambito  territoriale  della  Regione F.V.G.) dell'istituto
dell'autorizzazione  edilizia  "in precario restando pero' fondata la
questione  se  la  censura di evidente illegittimita' affermata dalla
citata  sentenza  della Corte di cass. non possa riproporsi, sotto il
profilo dell'illegittimita' costituzionale, proprio con riguardo alle
stesse norme di legge in discussione.
    Piu'  in particolare, in sede di giudizio penale, dovra' porsi la
questione  se le citate norme legislative regionali non costituiscano
concreto  contrasto  e  violazione  ai  principi costituzionali della
riserva  di  legge statale in materia penale (artt. 25 e 117, comma 2
lett.   l),   Cost.)  e  del  connesso  obbligo/potere  di  esercizio
dell'azione   penale   riservato  all'Autorita'  giudiziaria  statale
(art. 112 Cost.).
    Premesso   che   i   principi   costituzionali  appena  ricordati
costituiscono  indubbio  limite  alla  potesta' legislativa regionale
(anche  quando  tale potesta' venga ad essere esercitata da regione a
statuto   speciale   quale  potesta'  legislativa  esclusiva  in  una
determinata  materia), giova subito precisare che tale limitazione si
esprime   (anche)  nell'impossibilita'  per  la  legge  regionale  di
considerare  leciti  fatti  penalmente  sanzionati  dalla legge dello
Stato,   ovvero,   e   comunque,  di  modificare  i  presupposti  per
l'applicazione  della  legge penale statale. In tal senso, piu' volte
la  Corte  costituzionale  ha  affermato:  che  la  fonte  del potere
punitivo risiede solo nella legislazione statale e che le regioni non
dispongono  della  possibilita' di comminare, rimuovere o variare con
proprie  leggi  le  pene previste in una data materia (sentenza n. 79
del  1977);  che  entro  il  sistema di scelte sanzionatorie previsto
dalla   normativa   statale  non  si  possono  introdurre  arbitrarie
distinzioni  in  quanto  risulterebbe sconvolta la complessiva logica
della   legge  (statale)  diretta  ad  assicurare  un'uniformita'  di
trattamento  in  tutto  il  territorio  nazionale;  che  la  potesta'
legislativa   regionale   e'   destinata   a   cedere  all'intervento
legislativo  statale  ispirato a criteri di omogeneita' ed univocita'
di  indirizzo  e  generalita'  di applicazione in tutto il territorio
nazionale  con  specifiche  norme  che  riguardano (anche) i risvolti
penali del problema (sentenza n. 179 del 1986).
    Ebbene,  quanto  sopra  premesso  e considerato e' convinzione di
questo pubblico ministero che l'applicazione delle censurate norme di
cui  all'art.  81,  commi  1  e  2  l.r.  F.V.G.  n. 152/1991 conduca
inevitabilmente   a   radicalmente   modificare   i  presupposti  per
l'applicazione    della   legge   penale   statale,   nonche'   della
strumentalmente  connessa  legislazione  processuale, in relazione al
reato   urbanistico   di  esecuzione  dei  lavori  in  assenza  della
prescritta   concessione   edilizia,   con   conseguente  sostanziale
violazione dei canoni costituzionali di cui agli artt. 25, 112 e 117,
comma 2 lett. l), Costituzione.
    Tanto  si  ritiene  dovendosi  anzitutto precisare che non appare
assolutamente  compatibile  all'affermata  ed  indiscutibile potesta'
legislativa  esclusiva dello Stato in materia penale la tesi per cui,
per  effetto  delle  disposizioni  di  legge  regionale censurate, la
struttura  tipica  del  reato  urbanistico  di  esecuzione  lavori in
assenza  della  concessione  dovrebbe  ritenersi  mutata  (ovviamente
soltanto  con  riferimento  alle fattispecie concrete consumatesi nel
territorio  della  Regione  F.V.G.!)  da  reato  "commissivo in reato
"omissivo   che  verrebbe  a  consistere  nell'omessa  rimozione  del
manufatto   abusivo  entro  il  termine  di  validita'  indicato  nel
provvedimento  di  autorizzazione  in  precario. Non occorre spendere
ulteriori  parole per sottolineare l'assoluta inammissibilita' di una
siffatta   tesi   che   pretenderebbe   di   ricreare,  modificandola
radicalmente, una fattispecie incriminatrice traendola dal "combinato
disposto  della  legittima  fonte normativa statale (art. 20 lett. b)
legge  n. 47/1985,  oggi art. 44 lett. b) d.P.R. n. 380/2001) e della
norma  di  legge  regionale censurata (art. 81 l.r. F.V.G. n. 52/1991
che,  al  comma  5,  prevede  l'ipotesi  in  cui,  ove  alla scadenza
dell'atto  -  ovvero  nel  caso  di revoca dello stesso - il titolare
dell'autorizzazione  non  provveda  alla demolizione dell'opera ed al
ripristino  dello stato dei luoghi, si applicano le sanzioni previste
dall'art. 101).  Avallare  la  tesi  ora  ipotizzata  significherebbe
interpretare  le  norme  regionali  in  discussione  attribuendo alle
stesse  il  valore  di  modificare  (meglio,  deformare!) il precetto
penale  disegnato  dalla  norma  di  legge  statale,  con conseguente
macroscopica  violazione  del  principio costituzionale di riserva di
legge  statale  in  materia penale: non e' certo questa la censura di
illegittimita'  costituzionale  che questo pubblico ministero intende
denunciare.
    La  realta'  che  emerge  dalla concreta prassi applicativa delle
norme  regionali  in  oggetto, come e' a conoscenza di chi scrive (ma
anche  del  giudice  di  questo processo e degli operatori di polizia
giudiziaria   in   materia   edilizia-urbanistica   in  servizio  nel
territorio  della Regione F.V.G.), conduce invece ad affermare che ad
essere   modificati/alterati,  con  inevitabile  pregiudizio  per  la
concreta  applicabilita'  delle  sanzioni previste dalla legge penale
statale,  sono  i  presupposti  stessi dell'applicazione delle regole
processuali e penali (di esclusiva competenza statale) che dovrebbero
condurre  alla  tempestiva  ed utile persecuzione penale del reato di
esecuzione lavori in assenza della concessione edilizia.
    In  sintesi  la situazione che emerge nelle concrete fattispecie,
ben  rappresentata  a  titolo  di  esempio  dalla vicenda oggetto del
presente  giudizio,  e'  la  seguente:  a fronte di opere (certamente
assoggettate  al  regime  della  concessione  edilizia) realizzate in
epoca  pregressa  previo  rilascio  della "autorizzazione edilizia in
precario  ex  art. 81  l.r. F.V.G. (nel caso oggi in esame tale epoca
deve  collocarsi  nel  corso  danno  1995),  nonche'  successivamente
formalmente legittimate per altri due anni per effetto delle proroghe
decorrenti  dalla  data  di  scadenza della validita' dell'originaria
"autorizzazione  in  precario  (nel  caso  oggi  in esame le proroghe
concesse   dall'autorita'  comunale  condussero  alla  legittimazione
formale  dell'opera realizzata sino alla data del 26 giugno 1998), la
comunicazione  della notizia di reato venne effettuata dal competente
ufficio   di   polizia  giudiziaria  (Servizio  Polizia  comunale  di
Brugnera)  soltanto  nel  luglio  1998,  ovvero  subito  (!)  dopo la
scadenza    del    due   volte   prorogato   periodo   di   validita'
dell'autorizzazione  in  precario.  A  comprova della assoluta "buona
fede  (meglio,  della  convinzione  della  piena  legittimita'  della
propria  condotta)  dell'operatore di p.g. autore della comunicazione
di  n. di  r.  merita  sottolinearsi  come  detta  comunicazione alla
Procura  della  Repubblica sia stata inoltrata ai sensi dell'art. 98,
sesto comma, l.r. n. 52/1991 norma di legge che impone agli ufficiali
ed  agenti  di  polizia  giudiziaria,  in  tutti  i  casi di presunta
violazione urbanistico-edilizia, l'obbligo di immediata comunicazione
all'autorita' giudiziaria.
    Tanto  e'  avvenuto  nonostante  emerga dalla documentazione agli
atti  (v.  documentazione  sequestrata  nel  settembre 1998 presso il
comune   di   Brugnera)   che   il  sindaco  di  Brugnera  ha  sempre
tempestivamente  notiziato  l'Ufficio  di  Polizia comunale in ordine
all'emissione,  tanto  dell'originaria  "autorizzazione  edilizia  in
precario  ,  quanto  dei successivi provvedimenti di proroga. Cio' e'
avvenuto,  pero',  non  certo  al  fine  di  consentire  alla p.g. la
tempestiva  trasmissione  all'autorita'  giudiziaria  di  n. di r. in
materia  urbanistica,  bensi' e soltanto (tanto risulta espressamente
dalle  comunicazioni  dell'autorita' sindacale all'ufficio di polizia
comunale)  per  dare  mandato  alla  polizia  comunale di vigilare in
ordine all'osservanza del termine di validita' dell'autorizzazione in
precario  (termine  via  via  dilatato  con  i  due  provvedimenti di
proroga). E' quindi evidente che la prassi applicativa delle norme di
legge  regionale  in  discussione  ha  portato i vari uffici comunali
interessati al procedimento (dal sindaco, quale organo di vertice del
procedimento  di  rilascio  dell'autorizzazione edilizia in precario,
sino  agli  operatori di polizia municipale incaricati di vigilare in
ordine  al  rispetto  delle  prescrizioni contenute nel provvedimento
autorizzatorio  stesso)  ad escludere qualsiasi ipotesi di violazione
urbanistico-edilizia,   e   quindi   qualsiasi   ipotesi   di   reato
urbanistico,  sino  a  quando l'opera urbanisticamente rilevante, pur
realizzata  in  assenza  di  concessione  edilizia (non rilasciabile,
trattandosi  di  intervento difforme dalle previsioni degli strumenti
urbanistici approvati od adottati), sia formalmente legittimata da un
provvedimento  di "autorizzazione edilizia in precario , ovvero da un
successivo provvedimento di proroga della stessa, ancora in "corso di
validita'   in  base  al  relativo  termine  temporale  indicato  nel
provvedimento  stesso. Con l'evidente ulteriore conseguenza che, sino
a  tale  momento, alcun pubblico ufficiale/operatore di p.g. riterra'
doveroso   trasmettere   denuncia/notizia   di   reato  all'autorita'
giudiziaria,  atteso  che  sino a quel momento, in forza del disposto
normativo  regionale  a  art. 81  l.r. n. 52/1991, non sara' ritenuta
sussistente   alcuna   ipotesi   di  violazione  urbanistico-edilizia
(dovendosi  quindi  concludere che, nelle concrete fattispecie in cui
l'interessato provveda alla demolizione dell'opera assentita con aut.
in "precario entro il termine di validita' indicato nel provvedimento
comunale  originario ovvero, e piu' frequentemente, nel provvedimento
di   prima  o  seconda  proroga,  alcuna  denuncia/notizia  di  reato
giungera'  mai  all'autorita' giudiziaria dagli uffici comunali nella
ritenuta insussistenza di ipotesi di illecito urbanistico)!!!
    La  situazione  sinteticamente  appena  descritta,  concretamente
verificatasi  anche  nella  vicenda  oggetto  del  presente giudizio,
conduce  a pregiudicare radicalmente sin dall'inizio del procedimento
penale (iscrizione della n. di r. trasmessa all'A.G.) la possibilita'
di  un  utile  esercizio  dell'azione  penale,  sovente  maturando il
termine  di prescrizione del reato (tre anni decorrenti dal giorno di
ultimazione  dei  lavori)  gia'  prima  dell'iscrizione  del relativo
procedimento  penale,  ovvero  e  comunque (come deve ritenersi nella
fattispecie  oggetto del presente giudizio) ben prima del decorso del
termine  semestrale  di  indagini  preliminari Pregiudizio ancor piu'
evidente,  poi,  nelle  accennate  ipotesi in cui denuncia/notizia di
reato  non giunga affatto all'A.G. nonostante sia stata evidentemente
realizzata  un'opera  urbanisticamente  rilevante  in  assenza  della
prescritta    concessione    edilizia    (ma   previo   rilascio   di
"autorizzazione  in  precario  ,  nonche' successivi provvedimenti di
proroga  della  stessa,  con  avvenuta demolizione dell'opera entro i
termini di validita' indicati negli stessi provvedimenti).
    Certo,  prima  di affermare l'illegittimita' costituzionale delle
norme di legge in discussione, deve essere verificata la possibilita'
di  un'interpretazione  delle  stesse  che  sia  conforme ai principi
costituzionali  in  gioco, ovvero, lo si ribadisce, il divieto per la
legge    regionale   di   modificare/alterare   i   presupposti   per
l'applicazione   della   legge  penale  statale  e,  in  particolare,
l'illegittimita'  di  qualsiasi  intervento del legislatore regionale
idoneo   a   pregiudicare   in   concreto   l'obbligatorio  esercizio
dell'azione penale volta a sanzionare ogni fatto-reato.
    E'  innegabile  che un'interpretazione delle norme legislative in
discussione  astrattamente conforme a detti principi sia teoricamente
ricostruibile, laddove si ritenga il fatto-reato previsto dalla legge
statale  (lavori  eseguiti  in assenza della concessione) sussistente
sin  dall'inizio  dei  lavori e permanente sino all'ultimazione degli
stessi,  facendosi  cosi'  applicazione  delle  regole  legislative e
giurisprudenziali  vigenti  in  tutto  il  territorio  nazionale  con
riferimento  alla fattispecie criminosa in oggetto, affermando quindi
l'assoluta  estraneita' delle norme di legge regionale in discussione
rispetto  alla  disciplina penale, sostanziale e processuale, dettata
dalle  norme  di legge statale. Rispetto ad una simile ricostruzione,
gia'  in  astratto emerge l'anomalia di un istituto (l'autorizzazione
edilizia in precario) che determinerebbe un'inspiegabile distinzione,
rispetto   ad  una  medesima  opera  urbanistica,  tra  gli  elementi
oggettivi  costitutivi dell'illecito penale (realizzazione dei lavori
in   assenza  di  concessione  edilizia)  e  gli  elementi  oggettivi
costitutivi    dell'illecito   amministrativo   (omessa   demolizione
dell'opera,   realizzata   senza   concessione   ma   in   forza   di
autorizzazione  in precario, entro i termini di validita' fissati dal
provvedimento in precario).
    Ma   quel   che   appare   dirimente   nel  senso  dell'affermata
illegittimita'  costituzionale  delle censurate norme regionali e' la
concreta,  costante  ed  indiscussa  applicazione che delle stesse e'
stata  fatta  nel  territorio della Regione F.V.G. relativamente alla
configurazione  del  reato ex art. 20 lett. b) legge n. 47/1985 nelle
fattispecie    concrete    caratterizzate    dall'avvenuto   rilascio
dell'autorizzazione  edilizia  in  precario  quale titolo formalmente
legittimante  le  opere  realizzate: trattasi di un ormai consolidato
"diritto      vivente     che     ha     prodotto     l'inammissibile
deformazione/alterazione   della  fattispecie  criminosa  in  oggetto
(conducendo ad identificare l'illecito penale nell'omessa demolizione
dell'opera alla scadenza di validita' dell'aut. in precario, in luogo
dell'esecuzione dell'opera in assenza della concessione edilizia) con
la   conseguenza,   gravemente  pregiudizievole  ai  fini  dell'utile
esercizio  dell'obbligatoria  azione penale, che il reato urbanistico
venga  ad  essere accertato e comunicato all'autorita' giudiziaria in
epoca  (assolutamente  successiva  alla  consumazione  dell'illecito)
assai  prossima,  quando  non  gia'  successiva, alla maturazione del
termine  triennale  di  prescrizione.  Cosi' e' accaduto anche per il
reato  oggetto  del  presente  procedimento, rendendo sostanzialmente
inutili   le   attivita'   d'indagine   ed  il  successivo  esercizio
dell'azione penale.
    In  definitiva,  l'applicazione dell'istituto dell'autorizzazione
edilizia  in  precario ex art. 81 l.r. F.V.G. n. 52/1991 ha condotto,
nelle  fattispecie  relative  ad  opere  assentibili  con concessione
edilizia,  alla  violazione  della  tipicita'  e determinatezza della
fattispecie  criminosa  quale  disegnata  dalla  normativa  di  legge
statale  (art.  25  Cost.)  ed  al  gravissimo  pregiudizio all'utile
assolvimento,   in   tali  fattispecie,  dell'obbligatorio  esercizio
dell'azione  penale  (art. 112  Cost.),  con  connessa  e conseguente
sostanziale  violazione  della competenza legislativa esclusiva dello
Stato in materia penale sostanziale e processuale (art. 117, comma 2,
lett. l) Cost.).
    Per  tali  motivi  si insta affinche' il giudice voglia sollevare
incidente  di  illegittimita' costituzionale delle censurate norme di
legge regionale, ritenendo la questione non manifestamente infondata,
nonche' rilevante ai fini del presente Giudizio .
    Rilevato  che  lo  stesso  p.m. integrava ed aggiungeva ulteriori
argomentazioni  con  una seconda memoria del seguente tenore: "... si
vuole  qui sottolineare e ribadire l'aspetto principale, nel senso di
logicamente   e   giuridicamente   prioritario,   delle   censure  di
legittimita'  costituzionale che debbono essere rivolte alle norme di
legge  regionale  denunciate  (art. 81,  commi  1  e  2,  l.r. F.V.G.
n. 52/1991)  con  riferimento  al  parametro di cui all'art. 25 Cost.
(riserva  di  legge  statale in materia penale) e, di conseguenza, di
cui  all'art. 3  Cost.  (relativamente alla differenza di trattamento
riservata,  sul piano della sanzione penale, a situazioni/fattispecie
identiche nelle diverse regioni d'Italia).
    Appare  infatti evidente che la concreta applicazione delle norme
di  legge  censurate  nell'espresso  caso  di  interventi  soggetti a
concessione  edilizia,  prevedendo  che  gli  stessi  possano  essere
autorizzati  a  titolo  precario  con  "`Autorizzazione  edilizia  in
precario  ,  viene  sostanzialmente  ed espressamente (per le ragioni
gia'   diffusamente   esposte   nella   memoria  17 gennaio  2002)  a
disapplicare,  ovviamente limitatamente alle fattispecie verificabili
nel   territorio   della   Regione   F.V.G.,  il  generale  principio
dell'assoggettabilita' a concessione dell'intervento urbanisticamente
rilevante,    con   conseguente   esenzione   dalla   tutela   penale
obbligatoriamente  ed  inderogabilmente prevista dalla legge statale.
Tale  regime,  puo'  inoltre  sottolinearsi  al fine di ulteriormente
evidenziare   l'illegittimita'   "logico-giuridica   della  normativa
censurata,  viene  inoltre  ad  essere  concretamente  applicato  con
l'esercizio  di  un  potere/attivita'  amministrativa,  lasciato alla
competenza  dell'autorita'  comunale,  altamente discrezionale (basta
leggere l'intero testo dell'art. 81, l.r. cit. per rendersene conto).
    Al  fine  di  ulteriormente  evidenziare  i profili di insanabile
contrasto  della  normativa regionale denunciata rispetto ai principi
fondamentali  che  governano,  in  Italia,  il regime normativo degli
interventi  di  trasformazione  urbanistica  ed  edilizia  soggetti a
concessione  edilizia/permesso  di  costruire,  e' utile ed opportuno
richiamare  alcuni  dei  principi che emergono dal nuovo "Testo unico
delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in materia edilizia
(d.P.R.   n. 380/2001),   testo   normativo  che,  rappresentando  il
recentissimo  sforzo  del  legislatore  nazionale  di  raccogliere ed
armonizzare "i principi fondamentali e generali e le disposizioni per
la disciplina dell'attivita' edilizia (art. 1), costituisce l'attuale
fonte  cui  attingere  per conoscere la disciplina vigente in materia
(certamente  con carattere di esclusivita' - pur nelle riconosciute e
sottolineate  competenze  delle  regioni  e  degli  enti locali - per
quanto  attiene alla tutela penale dell'interesse urbanistico al buon
governo del territorio).
    Ebbene,   proprio   con   riferimento  alla  citata  recentissima
legislazione  statale  di  riforma  organica  del  settore,  un primo
riferimento  pertinente alla questione qui in esame si rinviene nella
norma  di  cui  all'art. 14 del cit. d.P.R. n. 380/2001 ove (dopo che
l'art. 12  ha  fissato  l'ovvio  principio  fondamentale  per cui "il
permesso  di  costruire  - ex concessione edilizia - e' rilasciato in
conformita'  alle  previsioni  degli  strumenti  urbanistici ... ) la
possibilita'  di  assenso  ad  interventi  in  deroga  agli strumenti
urbanistici  generali  e'  prevista  esclusivamente  per  edifici  ed
impianti  pubblici  o  di  interesse  pubblico  (art. 14),  dovendosi
sottolineare altresi' che tale possibilita' di deroga puo' riguardare
esclusivamente  i  limiti  di  densita'  edilizia,  di  altezza  e di
distanza  tra  i  fabbricati,  restando  in ogni caso inderogabile il
rispetto  degli  "standards  urbanistici  di cui agli artt. 7-8-9 del
d.m.  n. 1444/1968  (nonche'  prevedendosi la necessita' della previa
deliberazione del consiglio comunale).
    Ma  ancor  prima  (ed  ancor  di  piu!);  tra  gli  interventi di
trasformazione   edilizia  ed  urbanistica  del  territorio  definiti
"interventi di nuova costruzione (trattasi della principale categoria
di  intervento  soggetto  a  permesso  di  costruire,  ex concessione
edilizia)  la  lett.  ee..5)  dell'art. 3,  comma  1, del cit. d.P.R.
n. 380/2001,   elenca  a  titolo  "significatamente  esemplificativo:
"l'installazione  di  manufatti  leggeri,  anche  prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili,
imbarcazioni,  che  siano  utilizzati  come  abitazioni,  ambienti di
lavoro,  oppure  come  depositi,  magazzini e simili, e che non siano
diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee . Ecco, quindi che
la  recentissima  riforma organica della normativa statale in materia
edilizia-urbanistica,   riprendendo   peraltro   sostanzialmente   il
costante    indirizzo   giurisprudenziale   (tanto   penale,   quanto
amministrativo) gia' richiamato con la memoria 17 gennaio 2002, viene
a  sottolineare espressamente a livello legislativo che tra le "nuove
opere  certamente  soggette  a  permesso  di  costruire  (e,  quindi,
certamente   penalmente   rilevanti)  rientrano  anche  tutte  quelle
costruzioni/opere/interventi   che   pur   strutturalmente   appaiano
potenzialmente  "precari  ed  idonei  ad  essere prontamente rimossi,
salvo  che  tali costruzioni/opere/interventi (e, si sottolinea, solo
questi) non risultino (anche) diretti a soddisfare esigenze meramente
temporanee    (cioe':    esigenze    obiettivamente   e   chiaramente
circoscrivibili  ad  un  breve  e  pre-determinato  periodo, non gia'
genericamente  "transitorie  -  tutto in natura e' transitorio!!! - e
potenzialmente  di durata addirittura sino a tre anni come prevede il
censurato  art. 81  della  l.r.  F.V.G.!!!).  Appare  a  questo punto
evidente   come   le   sole  disposizioni  dell'art. 81  l.r.  F.V.G.
n. 52/1991   che   si   legittimano  (e  che,  per  quanto  qui  piu'
direttamente  interessa,  non  confliggono  con  la  riserva di legge
statale  in  materia  penale) a fronte della citata normativa statale
siano  quelle  di cui al comma 5-ter (che corrisponde sostanzialmente
alla   medesima   ratio   di  cui  al  sopra  citato  art. 14  d.P.R.
n. 380/2001)  ed  al  comma  5-quater  ("L'installazione di strutture
temporanee per lo svolgimento di manifestazioni culturali, sportive e
ricreative,  e'  soggetta unicamente alle autorizzazioni previste dal
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ).
    Infatti,     il     principio     fondamentale     in     materia
urbanistico-edilizia   (gia'   da   vari   decenni  desumibile  dalla
legislazione  statale e dalla giurisprudenza amministrativa e penale)
e'  quello dell'inderogabile assoggenamento al regime del permesso di
costruire  (sino  ad  oggi,  al regime alternativo della concessione,
ovvero    dell'autorizzazione,    edilizia,    mai   derogabile   con
inammissibili  ed  illegittime concessioni/autorizzazioni edilizie"in
precario  ) per tutti gli interventi che comportino la trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio, salva l'ipotesi che si tratti
di  intervento  che appaia strutturalmente e funzionalmente diretto a
soddisfare  esigenze  meramente  temporanee,  trattandosi in tal caso
(solo  in  tal  caso!)  di opera c. d. "precaria e quindi irrilevante
sotto  il  profilo  urbanistico  ed  edilizio,  tanto da poter essere
realizzata  senza  titolo  abilitativo  (non  essendovi, in tal caso,
alcun   motivo  logico-giuridico  per  ricorrere  ad  "artificiali  e
pericolosi  istituti quali la "concessione/autorizzazione in precario
!!!).
    Logico  corollario  di  quanto sin qui argomentato in ordine alla
sostanziale  "depenalizzazione  introdotta  dall'art 81, commi 1 e 2,
l.r.  F.V.G.  n. 52/1991  per  gli  interventi soggetti a concessione
edilizia   (attraverso   l'artificiosa   ed   illegittima   creazione
dell'atipico  regime  dell'autorizzazione  edilizia  in precario), e'
costituito  dalla  violazione dell'ulteriore parametro costituzionale
ex  art. 3 Cost. (che si aggiunge alla violazione dell'art 25 Cost.);
e'   infatti   evidente   che   per  identiche  fattispecie  concrete
(interventi  soggetti  a  concessione  edilizia/permesso di costruire
realizzati  senza  il  prescritto  titolo abilitativo) il trattamento
sanzionatorio  penale  viene  ad  essere assolutamente diverso per la
sola  "localizzazione geografica dell'intervento stesso (applicandosi
la  sanzione  penale  se  l'intervento  si  realizza in localita' non
ricompresa  nel  territorio  della  Regione  F.V.G.; disapplicandosi,
sostanzialmente,  il  procedimento  sanzionatorio penale se lo stesso
intervento  sia  realizzato  nel territorio della Regione F.V.G.). Ma
non  solo:  anche  restando  nell'ambito  territoriale  della Regione
F.V.G.  e'  evidente  l'arbitraria  disparita' di trattamento, quanto
alla  persecuzione  penale  del  medesimo  fatto-reato,  che  viene a
determinarsi  per il possibile (ed altamente discrezionale, come gia'
sopra  evidenziato)  esercizio  del  potere/facolta'  (arbitrio?!) di
sottoporre,  o  meno, una medesima fattispecie (intervento soggetto a
concessione  edilizia)  all'atipico  ed  illegittimo regime normativo
dell'autorizzazione  edilizia  in precario ex art. 81 l.r. n. 51/1992
(in tale caso, infatti e come gia' ampiamente spiegato piu' sopra, il
procedimento  penale  viene  sostanzialmente  eluso  con  conseguente
"depenalizzazione  del  fatto-reato;  mentre, ove l'autorizzazione in
precario  non  venga rilasciata, ecco che torna "magicamente (meglio:
con sostanziale arbitraria discrezionalita) ad applicarsi l'ordinario
procedimento sanzionatorio penale!!!).
    E'  appena  il  caso  di  sottolineare  che  tale  diversita'  di
trattamento   non   trova   giustificazione  alcuna  in  particolari,
ulteriori,  diversi  situazioni/esigenze/interessi/diritti  in  gioco
(anzi,   derivando   dall'illegittima   disapplicazione   del  regime
normativo cui la legge statale attribuisce tutela penale!!!).
    Pertanto,  questo  pubblico  ministero  insiste affinche' codesto
giudice  voglia  sollevare  incidente  di legittimita' costituzionale
delle  censurate norme di legge regionale (art. 81, commi 1 e 2, l.r.
F.V.G.   n. 52/1991)   per   la  ritenuta  violazione  dei  parametri
costituzionali  di cui agli artt. 25 e 3 Costituzione, nonche' di cui
agli artt. 112 e 117 comma 2 lett. l) Costituzione".
    Rilevato  che  la stessa difesa dell'imputato con memoria scritta
ha  riconosciuto  che "i profili di illegittimita' costituzionale ben
illustrati  dal  p.m.,  nell'ottica  di un piu' generale rispetto dei
principi  costituzionali  ivi rilevati, appaiono condivisibili quando
si  tratta  di  manufatti soggetti a concessione edilizia, quantomeno
allo  stato della legislazione nazionale che non contempla (e che del
resto   non   dovrebbe   poter   contemplare,  secondo  il  ricordato
orientamento  giurisprudenziale)  ipotesi  di autorizzazione edilizia
"in precario , quantomeno al di fuori di una effettiva precarieta'";
    Ritenuto  che le censure, gli argomenti e le osservazioni esposte
dal  p.m. nelle memorie sopra riportate siano effettivamente fondate,
intendendosi  da  questo  giudice  recepite e condivise integralmente
negli  stessi  ampi  ed  esaustivi  termini  indicati  dall'accusa (e
riconosciuti tali anche dalla difesa);
    Ritenuto  che  ulteriormente  puo'  individuarsi conflitto fra la
norma  in  questione ed il parametro costituzionale di cui all'art. 3
comma 2 Cost., trattandosi di una norma che irrazionalmente introduce
un  concetto  di  "precario" ontologicamente incompatibile con il suo
stesso  senso  naturale,  logico  e  giuridico  quale enucleato dalla
citata  giurisprudenza  di  legittimita'; cio' in quanto alla stregua
del diritto vivente consacrato anche nella circolare della competente
direzione   regionale   interpretativa   dell'art. 81   (alla   quale
pacificamente  si  adeguano  tutti  gli enti locali della regione nel
rilasciare   provvedimenti   in  questione)  si  afferma  il  profilo
esclusivamente funzionale del precario, includendoci la realizzazione
di  opere  che  per  loro  natura sarebbero idonee ad essere fruite a
tempo  indefinitivo, e si cita ad esempio di possibile autorizzazione
in precario la realizzazione di strutture produttive atte ad ospitare
attivita' gia' avviate e che per eccezionali motivi dovrebbero essere
altrimenti  sospese.  A  prescindere dalla consolidata giurisprudenza
penale  ed  amministrativa formatasi sul concetto di "precario" (tale
da  escludere  con  certezza nel regime comune simili opere), occorre
rilevare  che  e'  ontologicamente  insita  nel  concetto  stesso  di
precario la natura strutturalmente provvisoria dell'opera, tale cioe'
da poter essere agevolmente e rapidamente rimossa e da non costituire
anche   per   profili  materiali  duratura  alterazione  del  tessuto
urbanistico-edilizio.  In  altri  termini  l'autorizzazione  a titolo
precario,  proprio  per  la  intrinseca  natura che ontologicamente e
necessariamente  caratterizza  il  "precario" in ambito edilizio, non
puo'  essere  intesa  con riferimento esclusivo al profilo funzionale
dell'opera   ma  necessariamente  presuppone  anche  una  precarieta'
strutturale  della  stessa. Invero l'evoluzione giurisprudenziale che
ha  portato  a  definire  in  chiave funzionale il precario in ambito
edilizio  (espressamente menzionata nella circolare esplicativa della
competente direzione regionale all'art. 81 della l.r. n. 52/1991 come
ispiratrice  della  norma  regionale  e  criterio  al quale questa si
sarebbe  adeguata)  ha  in  realta'  inteso  aggiungere  un ulteriore
profilo  limitativo  alle  opere  realizzabili  in  precario,  che si
aggiunge  e  non  si  sostituisce  a  quello  ontologico strutturale,
proprio  per  evitare agevoli aggiramenti dei vincoli urbanistici con
la realizzazione di strutture che pur se tecnicamente dismettibili in
effetti  erano destinate ad un utilizzo duraturo e permanente, si' da
aggravare  in  via  definitiva il carico urbanistico in contrasto con
gli strumenti regolatori approvati. La norma regionale sul precario -
ancorche'  di  natura  primaria  e  potenzialmente  derogatoria  alla
normativa  generale  nazionale  -  alla  stregua  della  formulazione
testuale,   della  interpretazione  datane  dall'autorita'  regionale
competente  in  materia  e  della sua comune applicazione concreta si
pone  in  contrasto con questa ricostruzione, ontologica prima ancora
che  logica,  unica che consenta di ritenerla razionale e compatibile
con  i  principi generalissimi del sistema. Diversamente opinando, e'
evidente  che qualsiasi opera edilizia anche di dimensioni ciclopiche
e  di  impossibile demolizione postuma potrebbe essere autorizzata in
precario in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, solo che
risponda  ad una esigenza transitoria (essendo la precarieta' cosa in
se' ben diversa dalla temporaneita);
    Ritenuto  che  la  questione di legittimita' costituzionale della
citata  norma  regionale  sia rilevante per la decisione del presente
giudizio, atteso che la condotta contestata concerne la realizzazione
del  manufatto  in  regime  di  autorizzazione  in  precario  (la cui
illegittimita'  conseguente  alla  censura costituzionale della norma
regolatrice  renderebbe  ab  origine  illecita  la  realizzazione  in
difetto  di  valido titolo) oltre che la sua mancata demolizione alla
scadenza del termine;
    Ritenuto  che  pur  applicando il principio della non punibilita'
dell'imputato per condotte che assumono carattere penalmente illecito
solo  a  seguito  di  declaratorie  di illegittimita' costituzionale,
l'invocata   declaratoria  rivestirebbe  comunque  rilevanza  sia  in
ragione  della  diversa  formula  di proscioglimento da adottare (con
relativi   diversi  effetti,  anche  extrapenali),  sia  ai  fini  di
individuazione della istantaneita' ovvero permanenza della violazione
e   del  conseguente  termine  iniziale  di  prescrizione  (che  puo'
risultare  in concreto gia' maturata a seconda di questo), talche' in
ogni  caso il giudizio non risulta definibile indipendentemente dalla
risoluzione della questione di legittimita' costituzionale.